LA PENA DI MORTE, UN CONFRONTO TRA SISTEMI GIURIDICI: ITALIA - STATI UNITI
Il 23 gennaio del 2021, presso il Liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, si è tenuta una lezione nell’ambito di un progetto inerente una materia che, per quest’anno, rientra tra gli insegnamenti per i quali gli studenti avranno un voto in pagella: l’Educazione civica. Nel liceo perugino, si è deciso di affrontare il delicato e complesso tema del “giusto processo” e, in particolare, in una classe del Liceo si è scelto, al fine di trattare il suddetto tema, il “caso O. J. Simpson”. Simpson è un celebre ex giocatore di football americano, accusato di duplice omicidio per aver ucciso l’ex moglie e il cameriere (presunto amante della donna) di un ristorante in cui la donna si trovava poco prima dell’omicidio. Simpson ha affrontato due processi. Nel primo, quello penale (condotto dal 1994 al 1995), è stato dichiarato innocente dalla Corte superiore della Contea di Los Angeles (organo giurisdizionale di primo grado). Invece, al termine del processo civile (condotto dal 1996 al 1997), egli è stato condannato al risarcimento del danno.
Nella lezione tenutasi sabato 23 gennaio nella classe che sta studiando e dibattendo su questo caso, si è trattato della “pena di morte” nel sistema americano, nel sistema italiano ed, infine, nello scenario internazionale. Il tutto, ricollegandosi al tema del “giusto processo” e al sistema giudiziario statunitense (focalizzandosi, poi, sul “caso Simpson”) operando, al contempo, un confronto con il sistema giudiziario italiano.
Cos’è la pena di morte?
Innanzitutto, possiamo definire la pena di morte come sanzione, pronunciata da un tribunale, messa in atto mediante un’esecuzione che consiste nel privare un individuo della vita. Nel mondo, in settantasei paesi vige ancora la pena di morte, mentre centoventi l’hanno abolita. Prima di parlare della pena di morte negli Stati Uniti, è stato necessario spiegare ai ragazzi – seppur a grandi linee – la struttura del sistema americano.
Forma di stato e forma di governo degli Stati Uniti d’America
Gli Stati Uniti d’America sono una repubblica presidenziale. “Repubblica” è la forma di stato e questa coincide con quella italiana; anche l’Italia è una repubblica, uno stato democratico. Gli Stati Uniti, però – a differenza dell’Italia – sono anche uno stato federale e questo concerne sempre la forma di stato: significa che i poteri sovrani sono suddivisi in modo tale da permettere agli stati membri di conservare una parte della propria sovranità, come sarà reso noto parlando del sistema giudiziario americano. “Presidenziale”, invece, è la forma di governo e questa si differenzia da quella italiana. La forma di governo italiana è “parlamentare”: significa che i cittadini eleggono i propri rappresentanti in parlamento. Invece, negli USA, i cittadini eleggono direttamente il presidente ed egli è sia capo dello stato che capo del governo.
La suddivisione dei poteri nel sistema americano
A livello federale, i poteri sono divisi tra legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo è esercitato dal Congresso, un’assemblea legislativa bicamerale composta da Camera e Senato, mentre il potere esecutivo è esercitato dal presidente. Per quanto concerne il potere giudiziario, esso ha una struttura piramidale. In ciascuno stato troviamo, alla base di questa piramide, le Corti federali che sono l’organo giurisdizionale di primo grado, competente sia in materia civile che penale. A tal proposito occorre sottolineare che, mentre nel sistema giudiziario americano vi è un unico giudice che si pronuncia sia in materia civile che penale, lo stesso non vale per il sistema giudiziario italiano che prevede due distinti tribunali (penale e civile) e quindi anche distinti giudici (giudice penale e giudice civile). Tornando al sistema giudiziario americano, sempre in ciascuno stato, vi sono – poi – le Corti d’appello (dodici in ogni stato) che sono gli organi giurisdizionali di secondo grado. L’organo giurisdizionale di ultimo grado è la Corte suprema statale. In cima alla piramide, però – oltre alla Corte suprema statale – vi è (a livello federale) la Corte suprema degli Stati Uniti, competente a giudicare solo nei casi in cui sia coinvolto il governo federale.
Il processo Simpson e il principio del giusto processo
Entrambi i processi a Simpson – sia quello penale che quello civile – sono stati condotti dalla Corte superiore della Contea di Los Angeles, ovvero la Corte federale, l’organo giurisdizionale di primo grado. Il processo penale è iniziato nel 1994 e si è protratto fino al 3 ottobre del 1995, quando Simpson è stato dichiarato innocente. Il processo civile, invece, ha avuto inizio nel 1996 e si è concluso nel 1997 col seguente esito: Simpson è stato condannato al risarcimento del danno. Ebbene, possiamo affermare si tratti di un giusto processo? In primis, è da notare come entrambi i processi abbiano avuto una durata molto breve (sono durati circa un anno). Questo è uno degli elementi che può portarci ad affermare non si tratti di un giusto processo in quanto un giusto processo è da considerarsi tale se, tra le altre cose, ne è garantita anche una “ragionevole durata”. Dall’altro lato, però, c’è anche da dire che l’ordinamento statunitense non prevede – a differenza di quello italiano – il principio di “ragionevolezza della durata”. Ad ogni modo, vi sono comunque altri elementi che pregiudicano il giusto processo. Ad esempio, pensiamo al fatto che accusa e difesa dovrebbero trovarsi in una condizione di parità, mentre nel processo Simpson (quello penale), all’interno della Giuria, sette giudici su dodici erano afroamericani. Invece, nel processo civile la Giuria era composta da quasi tutti bianchi (otto su dodici).
I due processi hanno portato, evidentemente, a verdetti antitetici, da un lato per la composizione della Giuria, dall’altro lato anche perché mentre nel penale la colpevolezza dell’imputato va dimostrata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nel civile è sufficiente dimostrare che l’individuo abbia “probabilmente” commesso il fatto di cui viene accusato. Dunque, la responsabilità civile (che sorge a seguito di “danno ingiusto” arrecato a soggetti terzi) è più facile da dimostrare rispetto a quella penale, la quale sorge a seguito di un reato che è stato commesso.
Il principio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”
Il principio del “ al di là di ogni ragionevole dubbio” è un principio del diritto penale. Nell’ordinamento italiano, il principio è sancito dall’articolo 533 comma 1 del codice penale, ai sensi del quale “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”. Ammettiamo che l’imputato risulti probabilmente colpevole in base alle prove assunte, ma permangono dubbi in merito alla sua colpevolezza. Se i dubbi che permangono sono irragionevoli, l’imputato va condannato poiché, permanendo dubbi irragionevoli, si ritiene sia stata raggiunta la certezza processuale della responsabilità dell’imputato. Al contrario, l’imputato non va condannato.
Il principio deriva proprio dal sistema processuale statunitense (dal codice penale californiano), dalla regola “beyond any reasonable doubt” degli ordinamenti di common law. In Italia, il principio è stato introdotto dalla Legge Pecorella che ha modificato l’articolo 533 del codice penale italiano.
La pena di morte negli Stati Uniti
Gli emendamenti della costituzione federale riguardanti la pena di morte sono l’ottavo emendamento che proibisce punizioni crudeli e inusuali da parte dello Stato e il quattordicesimo emendamento – introdotto nel 1868 – che garantisce uguale protezione di fronte alla legge per tutti i cittadini; lo Stato non può, in nessun caso, privare un cittadino dei diritti fondamentali (vita, libertà, proprietà) senza un adeguato procedimento legale. Dunque, con adeguato procedimento legale, la Costituzione americana consente l’impiego della pena di morte quale sanzione penale. Inoltre, il governo federale prevede l’utilizzo della pena di morte per: alto tradimento; omicidio aggravato; spionaggio o favoreggiamento della circolazione di informazioni che danneggiano il sistema della sicurezza nazionale; omicidio di agenti federali, poliziotti, militari, pompieri; atti o favoreggiamento di terrorismo. Inoltre, alcuni stati (ciascuno stato ha – poi – un proprio governo) prevedono la pena di morte anche per omicidio premeditato, traffico di droga e omicidio a seguito di stupro o tortura. Negli USA, gli stati che attualmente prevedono la pena di morte sono ventotto. Gli stati che l’hanno abolita sono ventidue e quelli che l’hanno sospesa (stati in moratoria) sono tredici, tra cui la California (lo stato in cui è stato condotto il processo Simpson). I metodi d’esecuzione sono vari. Il più utilizzato è l’iniezione letale. Altri metodi sono ad esempio la sedia elettrica, l’impiccagione e la fucilazione.
La pena di morte in Italia
La Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, ha abolito definitivamente la pena di morte per tutti i reati (comuni e militari) commessi in tempo di pace. La normativa previgente, invece, prevedeva la pena di morte e prevedeva che questa fosse eseguita mediante fucilazione all’interno di uno stabilimento penitenziario. La pena di morte rimase nel Codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della Legge 589/1994 che l’abolì sostituendola con la massima pena attualmente prevista dal codice penale, l’ergastolo. La legge costituzionale 1/2007 ha modificato l’articolo 27 della Costituzione, eliminando la previsione in tempo di guerra e, quindi, eliminando definitivamente la pena di morte.
La pena di morte secondo il diritto internazionale
Per concludere la lezione, si è andato a vedere cosa prevede il diritto internazionale per/contro la pena di morte. Anzitutto, il 10 dicembre del 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che, tra le altre cose, sancisce il diritto alla vita e il divieto di tortura. La dichiarazione, tuttavia, è un atto giuridicamente non vincolante per i paesi membri delle Nazioni Unite, poiché rientra nel diritto internazionale consuetudinario che, in breve, è il diritto che si è consolidato nella prassi. In ogni caso, la dichiarazione è estremamente importante poiché è pioniera della promozione di tali diritti. Infatti, le norme internazionali che entrano in vigore negli anni successivi, riprendono proprio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Nel 1966, sempre dalle Nazioni Unite, sono adottati due trattati: il “Patto sui diritti economici, sociali e culturali” e il “Patto sui diritti civili e politici” con cui si sanciscono diritti fondamentali quali il diritto alla vita, il diritto all’autodeterminazione della persona, il divieto di tortura e il divieto di schiavitù. A differenza delle dichiarazioni, i trattati sono giuridicamente vincolanti per i paesi membri di un’organizzazione internazionale (che in questo caso è l’ONU).
In particolare, per quanto concerne la pena di morte, ci interessa – dei due trattati – il Patto sui diritti civili e politici. Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 di tale trattato, “Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”. Ai sensi dell’articolo 6 comma 2, “Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente”. Notiamo, quindi, come la norma internazionale non vieti affatto la pena di morte (in presenza di determinate condizioni); ma non la vieta semplicemente perché non può farlo, in quanto ciascuno stato è sovrano.
Nel 2007, l’Assemblea generale dell’ONU ha ratificato una risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. Gli Stati Uniti, non solo non hanno ratificato la risoluzione, ma non l’hanno nemmeno firmata (la firma avviene prima della ratifica). L’ultima risoluzione ONU sulla moratoria universale è stata adottata il 17 dicembre del 2020 e ha riscontrato maggiore consenso rispetto a quella del 2007, con 121 voti a favore. Le risoluzioni si considerano atti giuridicamente non vincolanti; non vincolano tutti gli stati membri dell’organizzazione (tranne coloro che l’hanno ratificata). Dunque, le risoluzioni si considerano non vincolanti, tranne che per questioni (come le decisioni di bilancio) che necessariamente vincolano tutti gli stati membri dell’organizzazione. In ogni caso, quelle sulla moratoria sono sicuramente non vincolanti poiché l’Assemblea generale è un organo che non può adottare atti vincolanti.
Al termine della lezione, grazie alla partecipazione attiva degli studenti – i quali si sono mostrati molto interessati alla materia, ponendo domande sulle tematiche affrontate – si è aperto un breve dibattito, chiedendosi – tra le altre cose – se la pena di morte potesse essere una giusta punizione e se potesse anche rendere giustizia ai familiari delle vittime. A tal proposito, si è arrivati alla generale conclusione che la pena capitale non renda affatto più giustizia, in primis poiché non è possibile cancellare il reato che è stato commesso; dall’altro lato, l’esistenza della pena capitale non porterebbe neanche a pensare di evitare di commettere reati per evitare di incorrere in tale sanzione, in quanto l’individuo, quando commette un reato, crede sempre di poter eludere il carcere, crede sempre di poter sfuggire. Come affermò Cesare Beccaria in “Dei delitti e delle pene”, “Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa…”. Non è “l’intensione” (l’intensità della pena), ma “l’estensione”, ovvero la certezza di essa, a prevenire un reato.
L’articolo in questione è tratto dal giornale online “Giustizia e investigazione”, in cui è stato pubblicato in data 2 febbraio 2021
Sara Autorità, ex studentessa del liceo Alessi
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